navigazione: Home > Economia > Pesaro: ----------------

Pesaro: ----------------

Aziende chiuse, altre aperte ma con attività ridotta, altre ancora costrette alla sospensione ma con ordini da evadere. Sono molte le realtà produttive della provincia di Pesaro e Urbino, come altre nel Paese, alle prese con un momento particolarmente difficile causato dall’emergenza Coronavirus.

Aziende che già ora si trovano in difficoltà e che sono costrette a lasciare a casa i propri dipendenti o a ridurre fortemente il personale. Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

La CNA di Pesaro e Urbino le ha analizzate e indica chi e come può ottenere misure che prevedono tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione in deroga. Vediamo casi e prestazioni previste dall’Inps.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Chi può fare domanda
 ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
✓ imprese addette all'armamento ferroviario;
✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Aziende in CIGS
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta. Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Assegno ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Beneficiari
✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
 ▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche: per un periodo non superiore a nove settimane; a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi
Datori di lavoro domestico. Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà. Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Requisiti
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.Puoi commentare l'articolo su Vivere Pesaro


CNA Pesaro